Conflitto familiare

Divisione ereditaria tra fratelli: il giudice annulla l’atto

Rescissione di un atto di divisione immobiliare dopo una sperequazione patrimoniale.

Divisione ereditaria tra fratelli: il giudice annulla l’atto

Un controverso caso di divisione ereditaria ha visto coinvolti due fratelli in un’aspra battaglia legale che ha avuto esito in tribunale. Il tribunale ordinario di Lucca, con la firma del giudice Antonio Mondini, ha dichiarato la rescissione di un atto di divisione immobiliare, stipulato nel settembre 2022, a causa di una sperequazione patrimoniale superiore al quarto

La vicenda ha preso avvio dopo la donazione di un immobile e terreni da parte dei genitori, avvenuta nello stesso atto pubblico. In base all’accordo, i beni venivano divisi in quote uguali tra i due figli. Successivamente, la sorella, assistita dall’avvocato Stefano Pardini, ha impugnato l’accordo, rivendicando che i beni a lei assegnati valevano significativamente meno rispetto a quelli dell’altro fratello, rappresentato dall’avvocato Luca Pierotti.

In aula, il convenuto ha inizialmente sollevato l’inammissibilità dell’azione, proponendo che l’atto fosse considerato una ‘transazione divisoria’, e quindi non soggetto a rescissione. Sul merito, ha contestato la valutazione immobiliare, citando la presenza di un diritto di usufrutto e una presunta sottostima di un terreno. Tuttavia, il giudice ha rigettato questa obiezione, affermando che l’atto non era di natura transattiva, ma una normale divisione negoziale.

Nel merito, il tribunale ha accolto le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio, confermando la superamento della soglia di lesione patrimoniale. La sentenza ha motivato anche il rigetto delle osservazioni difensive relative all’usufrutto e alle normative urbanistiche del Comune di Capannori. In conclusione, il giudice ha disposto la rescissione e ordinato all’Agenzia delle Entrate di annotare la sentenza, sciogliendo la comunione e assegnando i lotti secondo il Progetto divisionale B allegato alla CTU.

Inoltre, il convenuto è stato condannato a coprire le spese processuali dell’attrice e a contribuire ai costi della consulenza tecnica d’ufficio, sancendo così un importante precedente in materia di diritto successorio e divisione patrimoniale.