La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo destinatario di numerose condanne emesse da diversi tribunali italiani. La prima sezione penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Varese che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati. Gli atti dovranno quindi essere riesaminati dai giudici lombardi, chiamati a valutare nuovamente la posizione del condannato e l’eventuale rideterminazione della pena complessiva.
Tra i provvedimenti diventati definitivi figura anche una sentenza del Tribunale di Lucca, irrevocabile dal 2 marzo 2020, relativa a un episodio di ricettazione commesso a Viareggio nel luglio del 2017. Il procedimento si inserisce in una più ampia sequenza di condanne accumulate dall’uomo nel corso degli anni e pronunciate dagli uffici giudiziari di Firenze, Milano e Varese.
La richiesta della difesa
In fase di esecuzione, i difensori avevano chiesto di unificare le pene sostenendo che le diverse condotte fossero riconducibili a un unico disegno criminoso. La richiesta riguardava reati contro il patrimonio, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice dell’esecuzione di Varese aveva respinto l’istanza, ritenendo non dimostrato il collegamento tra i fatti anche in considerazione dell’ampio arco temporale, pari a circa dieci anni, nel quale erano stati commessi.
La decisione è stata impugnata in Cassazione e le doglianze della difesa hanno trovato il sostegno della Procura generale. Secondo i giudici della Suprema Corte, il tribunale varesino avrebbe liquidato in modo illogico le argomentazioni presentate, senza procedere a un’analisi adeguata della possibile esistenza di gruppi di condotte omogenee e collegabili tra loro.
Il nuovo esame a Varese
Nella sentenza, la Cassazione ha richiamato in particolare i reati contro il patrimonio commessi nel 2017. Per questi episodi, tra i quali rientra anche la ricettazione contestata per i fatti di Viareggio, la Corte ha rilevato una contiguità temporale che avrebbe dovuto essere esaminata con maggiore attenzione dal giudice di merito. La distanza ravvicinata tra alcune condotte, secondo il verdetto, non poteva essere esclusa senza una motivazione più approfondita.
L’annullamento con rinvio non determina quindi una decisione definitiva sull’unificazione delle pene, ma impone al Tribunale di Varese un nuovo esame della richiesta. I giudici dovranno valutare se, per specifici gruppi di reati, siano presenti gli elementi necessari a riconoscere la continuazione e, in caso positivo, procedere alla rideterminazione della pena complessiva.