Dal 19 agosto 2026 sono entrate in vigore nuove regole per gli interventi della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso. La norma riguarda i casi in cui una persona provochi volontariamente o con grave imprudenza una situazione di pericolo, rendendo necessario l’impiego di uomini e mezzi, oppure chieda aiuto senza una reale necessità o un giustificato motivo.
Quando possono essere addebitati i costi
Il principio si applica agli interventi effettuati dal Corpo in mare, in montagna, nelle aree più difficili da raggiungere e durante calamità o altre emergenze. La Guardia di Finanza concorre infatti al sistema nazionale di ricerca e soccorso insieme alle altre istituzioni civili e militari, mettendo a disposizione personale specializzato, unità cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e unità navali.
L’eventuale pagamento non sarà automatico e non viene introdotto un contributo generalizzato per chi domanda assistenza. In presenza di un pericolo concreto per la propria incolumità o per quella di un’altra persona, la richiesta di aiuto deve essere effettuata senza esitazioni. Prima verrà comunque garantito il soccorso; solo al termine delle attività saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l’intervento.
La valutazione dopo l’intervento
La verifica servirà a stabilire se l’emergenza sia stata provocata intenzionalmente, se derivi da un comportamento gravemente imprudente oppure se la chiamata sia stata effettuata senza una motivazione concreta. Soltanto in questi casi potrà essere richiesto al responsabile di sostenere i costi delle operazioni, che possono protrarsi per molte ore e coinvolgere un numero rilevante di operatori e mezzi.
Le nuove disposizioni puntano a evitare che richieste prive di fondamento impegnino risorse pubbliche potenzialmente necessarie altrove. L’obiettivo dichiarato è tutelare la capacità di risposta del sistema, senza scoraggiare chi si trova realmente in difficoltà dal contattare i soccorritori. La priorità resta quindi garantire l’intervento nelle situazioni di pericolo effettivo, mentre l’eventuale responsabilità economica sarà stabilita soltanto sulla base degli accertamenti conclusivi.