Il tribunale di Lucca ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da un condominio per fermare i lavori di realizzazione di un ascensore esterno in una corte comune. L’opera è destinata a servire uno dei due edifici che condividono l’area in regime di supercondominio. Con l’ordinanza, il giudice della sezione civile Annamaria Briamonte ha inoltre revocato la sospensione cautelare dei cantieri disposta lo scorso dicembre.
Le contestazioni sull’opera
La vicenda nasce dai lavori avviati nel giugno 2025 da uno dei condomini per installare la struttura a servizio del proprio stabile. L’altro edificio, contitolare della corte, si è opposto all’intervento e ha presentato un ricorso ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento immediato di blocco.
Tra le contestazioni sollevate figuravano la mancata convocazione dell’assemblea del supercondominio per approvare l’intervento, la presunta violazione del pari uso della cosa comune e il mancato rispetto delle distanze legali dalle finestre. Il condominio ricorrente aveva inoltre denunciato una possibile lesione del decoro architettonico dell’immobile e il rischio di danni alle murature storiche nell’eventualità di un futuro smontaggio dell’impianto.
La decisione cautelare
Il giudice ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile durante il tempo necessario per arrivare alla decisione nel giudizio di merito. Secondo l’ordinanza, anche qualora l’opera fosse successivamente ritenuta illegittima, i suoi effetti potrebbero essere eliminati attraverso le ordinarie azioni ripristinatorie.
Tra le soluzioni prospettate dal provvedimento rientrano la demolizione dell’ascensore e il ripristino dello stato dei luoghi. Il magistrato ha inoltre rilevato l’assenza di prove concrete relative a una lesione irreversibile della salubrità delle abitazioni o a danni strutturali agli edifici coinvolti. La valutazione riguarda la fase cautelare e non definisce il giudizio di merito sulle contestazioni condominiali.
Con il rigetto dell’istanza, i lavori possono quindi proseguire, mentre viene meno lo stop cautelare precedentemente disposto. Il condominio risultato soccombente è stato condannato a pagare le spese di lite in favore della controparte, liquidate in 6.637 euro, oltre agli accessori di legge.