Il Tribunale civile di Lucca ha definito in primo grado le responsabilità civili per il tragico scontro avvenuto l’1 giugno 2020 lungo la via Pesciatina, a Lunata, nel comune di Capannori. Nell’incidente persero la vita tre persone: il conducente sedicenne di uno scooter Honda, il conducente di una moto Bmw di grande cilindrata e il passeggero che viaggiava con lui.
La decisione è stata depositata dal giudice Ilaria Chianca sulla base degli elementi raccolti nel procedimento e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Al centro dell’analisi sono finite soprattutto la velocità della moto e la manovra eseguita dallo scooter, impegnato nella svolta verso via del Chiasso.
La ricostruzione dello scontro
Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la Bmw procedeva a circa 165 chilometri orari, in un tratto urbano dove il limite era fissato a 50 chilometri orari. Il motoveicolo, inoltre, viaggiava verso il centro della carreggiata e non manteneva una traiettoria aderente al margine destro della strada.
Lo scooter Honda aveva invece iniziato la svolta a sinistra a una velocità stimata in circa 20 chilometri orari, senza concedere la precedenza al mezzo che arrivava in senso opposto. La consulenza ha ritenuto inevitabile l’impatto, considerata la distanza ridotta tra i due veicoli, ma ha evidenziato che l’andatura della moto ha inciso in modo determinante sulla gravità delle conseguenze.
Il concorso di responsabilità
Il tribunale ha quindi riconosciuto un concorso di colpa, attribuendo l’80 per cento della responsabilità al conducente della Bmw e il restante 20 per cento al giovane alla guida dello scooter. A carico del motociclista sono stati considerati l’estremo eccesso di velocità e la posizione assunta sulla carreggiata; al sedicenne è stata contestata la mancata precedenza prima dell’occupazione della corsia opposta.
In conseguenza della pronuncia, la compagnia assicuratrice e gli eredi del motociclista sono stati condannati in solido a versare ai familiari del ragazzo, cioè i genitori e il fratello, una somma complessiva superiore a 744mila euro. L’importo riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, il danno biologico di natura psichica e le spese patrimoniali sostenute dalla famiglia, con la detrazione degli acconti già corrisposti in via stragiudiziale.
Il giudice ha invece respinto le richieste relative al presunto danno da lucro cessante aziendale e al danno tanatologico. Le spese legali sono state poste a carico dei convenuti, mentre i costi delle perizie tecniche sono stati compensati tra le parti. Trattandosi di una decisione di primo grado, restano possibili gli eventuali ulteriori passaggi previsti dal procedimento civile.