La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Lucca e ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sospeso l’ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di origini marocchine. Il condannato deve scontare una pena complessiva superiore a 4 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 21mila euro di multa.
La vicenda era iniziata con l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero lucchese alla fine di marzo 2026. Il provvedimento non era stato eseguito a causa dell’iniziale irreperibilità del destinatario. Successivamente, il giudice dell’esecuzione aveva disposto una sospensione temporanea di 30 giorni, con l’obiettivo di consentire all’uomo di presentare un’istanza per l’affidamento in prova in casi particolari, previsto per le persone tossicodipendenti.
Il ricorso della Procura
Contro la decisione, la Procura di Lucca aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, contestando sia la competenza del giudice dell’esecuzione sia l’assenza dei requisiti necessari per la sospensione. Secondo quanto emerso dalla documentazione del Serd, l’uomo era stato riconosciuto idoneo a seguire un percorso riabilitativo, ma aveva interrotto i contatti con la struttura sanitaria già dall’ottobre 2024 per rientrare nel proprio Paese d’origine.
Quella interruzione, unita alla successiva irreperibilità, aveva evidenziato l’assenza di un programma terapeutico in corso. Per la Procura, quindi, non risultavano presenti le condizioni essenziali per consentire il differimento dell’esecuzione della pena in vista di un eventuale percorso alternativo alla detenzione.
I limiti del giudice dell’esecuzione
La Prima Sezione Penale della Cassazione, presieduta da Stefano Aprile e con relatore Giovanbattista Tona, ha ritenuto fondate le contestazioni. Nella sentenza, gli ermellini hanno chiarito che il giudice dell’esecuzione non può concedere sospensioni discrezionali al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di procedura penale.
La valutazione sulla sospensione dell’ordine e sull’eventuale accesso a misure alternative spetta, nei rispettivi ambiti, al pubblico ministero e alla magistratura di sorveglianza. Di conseguenza, l’ordinanza del Gup di Lucca è stata ritenuta radicalmente viziata e annullata senza rinvio. L’ordine di carcerazione è così tornato esecutivo.