La prima sezione del Tar Toscana ha respinto il ricorso presentato da Iseda Srl, in proprio e come capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con Sea Servizi Ecologici Ambientali Srl. I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità degli atti adottati da Sistema Ambiente Spa, che avevano portato all’esclusione di tutti i partecipanti e alla mancata aggiudicazione dell’appalto per la gestione dei rifiuti nel comune di Lucca.
La procedura era stata indetta nel novembre 2025 per affidare la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati e la pulizia stradale in diverse ex circoscrizioni lucchesi, oltre alla raccolta porta a porta di verde, ramaglie, sfalci e potature sull’intero territorio comunale. Il disciplinare prevedeva una soglia minima di 40 punti su 70 per l’offerta tecnica. Il mancato raggiungimento del punteggio avrebbe comportato l’esclusione dalla successiva apertura delle offerte economiche.
La valutazione delle offerte
Nel marzo 2026 la commissione giudicatrice ha verificato che nessuno dei tre operatori economici partecipanti aveva superato lo sbarramento previsto. Al raggruppamento guidato da Iseda erano stati assegnati 32 punti, anche per effetto del punteggio pari a zero attribuito al progetto relativo alla raccolta degli sfalci. Dopo l’esclusione di tutti gli offerenti, il responsabile unico del procedimento aveva quindi dichiarato la gara deserta e non aggiudicabile.
Iseda ha contestato proprio la valutazione della proposta tecnica, sostenendo che il sistema dinamico prospettato, basato sull’utilizzo di sensori per rilevare il livello di riempimento dei contenitori, rientrasse tra le modifiche organizzative consentite dal capitolato. Sistema Ambiente, costituitasi in giudizio, ha invece difeso l’operato della commissione e ha sollevato anche un’eccezione preliminare sulla competenza del giudice amministrativo.
La decisione del tribunale
Nella sentenza pubblicata il 9 ottobre 2026, il Tar Toscana ha respinto l’eccezione sulla giurisdizione, ritenendo di poter esaminare l’operato della società mista pubblico-privata. Nel merito, però, il ricorso è stato rigettato integralmente. Secondo i giudici, il capitolato consentiva soltanto modifiche circoscritte al calendario settimanale, come lo spostamento della fascia oraria o l’estensione del servizio al sabato.
Non era invece prevista la sostituzione dell’organizzazione stabilita con l’ente locale attraverso un modello dinamico a chiamata. Per il tribunale, la soluzione proposta da Iseda rappresentava quindi una modifica sostanziale delle modalità operative e rendeva l’offerta inattuabile rispetto alle prescrizioni di gara. Il punteggio nullo assegnato alla proposta è stato pertanto ritenuto legittimo, così come l’esclusione del raggruppamento e la successiva dichiarazione di gara deserta.
Iseda Srl è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di Sistema Ambiente Spa. L’importo è stato liquidato in 4mila euro, oltre agli accessori di legge.