Causa civile

Allagamento a Calavorno, il Comune non deve risarcire

La Corte fiorentina esclude la custodia dell’ente sul canale ottocentesco e respinge le richieste della proprietaria.

Allagamento a Calavorno, il Comune non deve risarcire

La Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato la decisione del Tribunale di Lucca nella controversia nata a Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, per l’allagamento delle cantine di un’abitazione privata. La vicenda risale al giugno 2018, quando la proprietaria trovò i locali interrati dell’edificio, affacciato sulla strada regionale 445, invasi dall’acqua fino a un’altezza superiore a un metro.

Un accertamento tecnico preventivo aveva individuato l’origine del problema in un condotto sotterraneo di antica realizzazione, collocato sotto il marciapiede e utilizzato per il convogliamento di acque di diversa provenienza. In primo grado, il Tribunale di Lucca aveva accolto parzialmente la richiesta della proprietaria, riconoscendo la responsabilità del Comune ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, relativo ai danni provocati da cose sottoposte a custodia, e disponendo anche in merito ai rapporti con le compagnie assicuratrici.

Le nuove verifiche sul condotto

Nel giudizio di secondo grado, le indagini tecniche disposte dalla Corte attraverso una consulenza tecnica d’ufficio hanno però fornito un quadro diverso. Il passaggio sotterraneo non è risultato appartenere alla rete fognaria comunale, ma essere un antico corso d’acqua dell’Ottocento, realizzato in origine per scopi irrigui e alimentato da una gora collegata al torrente Surricchiana.

Il canale, secondo quanto ricostruito nella causa, aveva nel tempo assunto un uso promiscuo. Al suo interno confluivano le acque meteoriche provenienti dalla strada, acque sorgive che scendevano da monte e scarichi pluviali di privati. Tra questi figuravano anche quelli dell’immobile della ricorrente, che, secondo gli accertamenti, erano privi di autorizzazione formale.

La decisione dei giudici

La Corte d’Appello ha quindi escluso la responsabilità del Comune di Coreglia Antelminelli. L’ente, si legge nella ricostruzione della sentenza, non è proprietario del condotto, non ne ha curato la realizzazione e non esercita il controllo esclusivo sulle diverse fonti che lo alimentano. Tra queste rientrano anche le acque provenienti dalla strada regionale, la cui gestione spetta alla Provincia.

Per questo motivo è stata respinta integralmente la domanda di risarcimento avanzata dalla proprietaria. Sono venute meno anche le richieste accessorie relative al rimborso dei tributi locali e al lucro cessante. La decisione di secondo grado ha dunque cancellato gli effetti della condanna stabilita dal tribunale in primo grado.

La sentenza ha disciplinato inoltre la posizione delle compagnie assicurative e la ripartizione delle spese. L’appello principale presentato dalla compagnia che assicurava il Comune è stato respinto nel merito sul punto relativo alla data di insorgenza del danno, mentre la domanda di manleva è risultata priva di effetti dopo il rigetto della richiesta principale nei confronti dell’amministrazione.

La proprietaria dell’immobile e la stessa compagnia assicurativa sono state condannate in solido a rimborsare al Comune le spese legali sostenute nei due gradi di giudizio e nella fase di accertamento tecnico preventivo. L’ente locale dovrà invece rifondere le spese a una seconda compagnia, ritenuta estranea al periodo in cui si verificarono i fatti. Gli oneri delle consulenze tecniche d’ufficio sono stati infine posti a carico di tutte le parti, mentre ciascuna conserverà a proprio carico i compensi dei consulenti di parte.