La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la risoluzione del contratto di compravendita relativo a un complesso residenziale di Capannori, in provincia di Lucca. La decisione, adottata dalla Terza Sezione Civile il 27 settembre 2026, ha riconosciuto la gravità delle irregolarità urbanistiche e delle carenze strutturali riscontrate nell’edificio, respingendo quasi integralmente i ricorsi presentati contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca.
La vicenda era iniziata quando l’acquirente di un appartamento, in vista della stipula di un preliminare per rivendere l’immobile a terzi, aveva scoperto la presenza di gravi difformità urbanistiche e difetti costruttivi. Il potenziale compratore aveva quindi rinunciato all’operazione. Di conseguenza, il proprietario dell’appartamento aveva avviato un’azione giudiziaria contro le venditrici, chiedendo la risoluzione della vendita e il risarcimento delle spese sostenute.
La decisione di primo grado
Il Tribunale di Lucca aveva accolto le richieste dell’acquirente e dichiarato risolto, per grave inadempimento, il contratto stipulato nel 2009. La parte venditrice era stata condannata a restituire 140mila euro, corrispondenti al prezzo versato, oltre a rimborsare più di 17mila euro per spese tecniche, legali e propedeutiche alla causa.
La stessa sentenza aveva riconosciuto alla venditrice il diritto di essere manlevata dai soci dell’impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione e dal direttore dei lavori. Era stata invece respinta la chiamata in causa della compagnia assicurativa. La venditrice aveva inoltre chiesto un ulteriore risarcimento per i problemi riscontrati in altri appartamenti dello stesso fabbricato, ma la domanda non era stata accolta per la mancanza di allegazioni e prove sufficienti sul danno concretamente subito.
Le valutazioni della Corte d’Appello
Nel giudizio di secondo grado, i giudici hanno escluso che la successiva rivendita dell’appartamento a terzi, avvenuta durante il processo, potesse impedire all’originario acquirente di chiedere la risoluzione del contratto. Secondo la Corte, la vendita riguardava un bene sostanzialmente diverso da quello che era stato pattuito, a causa delle irregolarità e dei difetti accertati.
È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione. Il termine decennale previsto per l’azione contrattuale, hanno chiarito i giudici fiorentini, decorre dalla consegna effettiva dell’opera e dal saldo dei lavori, avvenuti alla fine di novembre 2009, e non dalla semplice conclusione del cantiere.
La Corte ha inoltre confermato l’esclusione della responsabilità della compagnia assicurativa. La polizza copriva infatti i danni involontariamente causati a terzi per fatti accidentali, ma escludeva espressamente i difetti di esecuzione e i danni alle opere sulle quali erano stati eseguiti i lavori.
L’unica modifica alla pronuncia di primo grado riguarda le spese legali del primo giudizio tra la venditrice e i soggetti chiamati in manleva. Considerato il parziale rigetto delle richieste risarcitorie e quindi la soccombenza reciproca, la Corte ha disposto la compensazione di metà delle spese. Il restante 50 per cento è stato posto a carico dell’impresa e del direttore dei lavori, mentre gli appellanti dovranno sostenere le spese del secondo grado in favore della compagnia assicurativa.