Il Tribunale di Lucca ha respinto la richiesta della comproprietaria di un immobile adibito a ristorante, situato in una corte del centro storico, che chiedeva la rimozione di alcune tubazioni fognarie collocate nell’intercapedine tra il solaio e il controsoffitto. Il procedimento, definito con una sentenza del giudice Giacomo Lucente, si è concluso con l’accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dal proprietario dell’appartamento soprastante.
Al centro della controversia c’era la presenza di uno scarico a servizio dell’alloggio al piano superiore, inserito nello spazio compreso tra la struttura del solaio e il controsoffitto del locale sottostante. La comproprietaria dell’unità immobiliare aveva contestato la legittimità delle tubature, ritenendole abusive e potenzialmente d’intralcio o rischiose per lo svolgimento dell’attività di ristorazione.
La richiesta del proprietario dell’appartamento
Il proprietario dell’abitazione soprastante, assistito dai propri legali, ha sostenuto che gli impianti fossero presenti almeno dal 1985. Per questo ha chiesto che venisse accertato l’acquisto per usucapione di una servitù di scarico fognario a favore del proprio immobile e a carico della proprietà dell’attrice e degli altri soggetti chiamati in causa.
Il giudice ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate nel procedimento, relative alla presunta nullità dell’atto di citazione e all’improcedibilità delle domande riconvenzionali per la mancata mediazione obbligatoria.
Accertata una servitù ultraventennale
Nel merito, l’istruttoria documentale ha preso in considerazione, tra gli altri elementi, una diffida stragiudiziale del 1999 e i successivi scambi tra le parti. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, tali documenti hanno consentito di stabilire che la presenza delle tubazioni e l’esercizio dello scarico risalivano a oltre vent’anni prima dell’avvio della causa.
Il tribunale ha ritenuto che l’utilizzo fosse avvenuto in modo pacifico, continuato e ininterrotto. Di conseguenza, ha rigettato integralmente la domanda principale e ha dichiarato l’esistenza di una servitù di scarico fognario per usucapione a favore del fondo del convenuto e a carico della proprietà dell’attrice e dei terzi chiamati in causa.
Le spese di lite sono state poste in solido a carico della parte attrice e degli altri soggetti coinvolti, in favore del convenuto. La liquidazione ammonta a 572,56 euro per le spese anticipate e a 7.122 euro per i compensi professionali, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge.