Il Tribunale di Lucca ha accolto l’appello presentato da un uomo di Viareggio contro l’ex moglie, annullando integralmente l’atto di precetto con cui gli veniva richiesto il pagamento di oltre 4mila euro. La decisione, adottata dal giudice Anna Martelli, ha riformato la pronuncia di primo grado e stabilito che nulla è dovuto dall’uomo all’ex coniuge per le somme indicate nell’intimazione.
Il mantenimento destinato al figlio
La controversia era nata dalla richiesta dell’ex moglie di ottenere diverse somme, compresi gli arretrati del contributo al mantenimento destinato al figlio diventato maggiorenne. Il periodo considerato comprendeva l’intervallo tra la sentenza di primo grado e la successiva impugnazione. L’uomo si era opposto sostenendo che la Corte d’Appello di Firenze, riformando la precedente decisione, aveva stabilito che il contributo dovesse essere versato direttamente al figlio.
Secondo il ricorrente, quindi, la sentenza utilizzata dall’ex moglie per notificare il precetto non era più idonea a fondare una richiesta di pagamento. Il Tribunale di Lucca ha condiviso questa ricostruzione, richiamando il principio dell’effetto sostitutivo della pronuncia d’appello. La decisione di secondo grado si sovrappone infatti a quella precedente e ne fa venir meno, con efficacia retroattiva, il titolo esecutivo.
La compensazione delle somme
Il giudice ha riconosciuto le ragioni dell’uomo anche sulla richiesta di compensazione dei crediti. I versamenti effettuati in passato all’ex moglie erano stati indirizzati a una persona che, alla luce della pronuncia d’appello, non risultava legittimata a riceverli. Le somme percepite durante il giudizio di primo grado hanno così fatto maturare un credito restitutorio a favore dell’ex marito.
L’importo è stato utilizzato in compensazione e ha estinto anche la quota residua richiesta dalla donna nell’ambito dell’ulteriore controversia. Il precetto è stato quindi dichiarato totalmente inefficace: l’uomo non deve corrispondere alcuna somma all’ex coniuge in relazione alle causali indicate nell’atto.
La donna è stata inoltre condannata a rifondere all’ex marito le spese dei due gradi di merito, liquidate complessivamente in 1.977 euro, oltre agli accessori previsti dalla legge.