Un contratto di comodato gratuito sottoscritto da un solo genitore su un immobile appartenente a più persone non può vincolare gli altri comproprietari. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Firenze, confermando la decisione del tribunale di Lucca in una controversia familiare relativa a un appartamento situato in città.
La vicenda era iniziata quando, pochi giorni prima della morte del padre, gravemente malato, la madre aveva concesso a uno dei figli l’uso gratuito dell’immobile per la durata di vent’anni. L’accordo aveva di fatto escluso gli altri comproprietari dalla disponibilità del bene. Dopo l’apertura della successione, questi ultimi si erano quindi rivolti al giudice chiedendo che il contratto fosse dichiarato inefficace e che l’appartamento tornasse nella disponibilità della comunione ereditaria.
Il giudizio sul contratto
Il tribunale di primo grado aveva accolto le richieste degli eredi, ritenendo non vincolante l’atto sottoscritto dalla madre e ordinando la restituzione dell’immobile alla comunione. Il figlio beneficiario del comodato aveva impugnato la decisione, sostenendo la validità dell’accordo e la legittimità della gestione dell’abitazione da parte della genitrice.
La Corte territoriale ha però respinto l’appello, distinguendo tra locazione e comodato gratuito. Nel primo caso, il pagamento di un canone può rappresentare un’utilità economica anche per gli altri titolari del bene. Nel comodato, invece, l’assenza di un corrispettivo esclude qualsiasi vantaggio patrimoniale per gli altri comproprietari. Per questo, secondo i giudici, un singolo titolare non può disporre in via esclusiva della proprietà comune, privando gli altri dell’esercizio dei loro diritti.
I diritti dell’occupante
La sentenza precisa tuttavia che il figlio che occupa l’immobile, essendo a sua volta comproprietario, non può essere estromesso completamente dall’edificio. La sua posizione non legittima il comodato ventennale, ma gli consente di continuare a utilizzare il bene in proporzione alla propria quota.
Allo stesso tempo, l’occupante deve permettere agli altri familiari comproprietari di accedere all’appartamento e di usufruirne secondo i rispettivi diritti. L’appello è stato quindi integralmente respinto e il soccombente è stato condannato al pagamento delle spese di lite. La decisione chiude il contenzioso familiare sull’efficacia dell’accordo stipulato prima della scomparsa del padre.