Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto la legittimità delle dimissioni per giusta causa presentate da un agente di commercio e informatore scientifico nei confronti della società mandante. La decisione, firmata dal giudice Giovanni Piccioli, riguarda una serie di modifiche contrattuali ritenute peggiorative e comunicate al professionista in un periodo di tempo particolarmente breve.
Le variazioni contestate
Il rapporto di agenzia a tempo indeterminato era stato stipulato nel febbraio 2022 e prevedeva la promozione delle vendite nella zona di Firenze. Nei successivi nove mesi, secondo quanto ricostruito nel ricorso, l’agente aveva ricevuto tre comunicazioni di variazione del contratto. Le modifiche riguardavano diversi elementi del rapporto, tra cui zone operative, clientela, prodotti da promuovere e provvigioni.
La terza variazione era stata trasmessa all’inizio di dicembre 2022, poco prima delle festività natalizie, attraverso un messaggio WhatsApp inviato dal capoarea. La comunicazione, inoltre, sarebbe stata accompagnata da rassicurazioni che ne minimizzavano la portata. L’agente aveva comunque ritenuto che l’intervento incidesse in modo significativo sull’equilibrio economico del rapporto e aveva rifiutato le nuove condizioni.
Di fronte alla reiterazione delle modifiche e alle modalità con cui era stata presentata l’ultima variazione, il professionista aveva quindi rassegnato le dimissioni per giusta causa, chiedendo anche il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso. La società mandante aveva negato il pagamento, rendendo necessario il ricorso al giudice del lavoro.
La decisione del tribunale
Nella sentenza pubblicata l’1 ottobre 2026, il tribunale ha ritenuto che la condotta della società avesse violato i principi di correttezza e buona fede. Secondo il giudice, il susseguirsi di tre interventi contrattuali in un arco temporale ridotto, unito alla comunicazione tardiva e parziale dell’ultima modifica, aveva compromesso l’equilibrio economico del rapporto e il vincolo fiduciario tra le parti.
Accertata la sussistenza della giusta causa, il Tribunale di Lucca ha condannato la società al pagamento dell’indennità di preavviso. L’importo è stato ricalcolato sulla base della media delle provvigioni maturate nei dieci mesi di attività ed è stato quantificato in 19.550,89 euro. Alla somma si aggiungono le spese di lite, superiori a 2.100 euro, oltre agli accessori previsti dalla legge.