La Corte d’Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, ha respinto integralmente il ricorso presentato dal garante di una società del territorio contro la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca. La decisione, pubblicata il 19 agosto 2026, conferma la responsabilità del fideiussore per un debito bancario non onorato.
Il contenzioso era nato da un decreto ingiuntivo relativo a un’esposizione inizialmente superiore a 800mila euro, originata da rapporti bancari contratti con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. In primo grado la somma era stata rideterminata e posta a carico del garante. Ora la Corte d’Appello ha confermato la condanna al pagamento di 674.018,13 euro, oltre agli interessi previsti.
La cessione del credito
Il collegio, composto dal presidente Ludovico Delle Vergini, dal consigliere Fabrizio Nicoletti e dalla consigliera relatrice Giuseppina Mastrodomenico, ha esaminato e respinto i quattro motivi di impugnazione. I giudici hanno ritenuto dimostrata la legittimazione della società mandataria e della cessionaria ad agire per il recupero della somma.
Secondo la sentenza, l’inclusione della posizione debitoria nell’operazione di cessione in blocco dei crediti è stata provata dalla documentazione depositata, compresi gli avvisi di cessione e le risultanze della banca dati. È stata quindi considerata corretta la procedura seguita per chiedere giudizialmente il pagamento del credito.
Le contestazioni respinte
La Corte ha dichiarato inammissibile e infondata anche l’eccezione di nullità collegata a una presunta violazione della normativa antitrust e al cosiddetto modello Abi. La garanzia era stata sottoscritta nel 2010, un periodo ritenuto estraneo all’ambito temporale delle verifiche condotte dalla Banca d’Italia. Inoltre, il garante non avrebbe fornito elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale all’origine dei contratti.
I giudici hanno infine ritenuto corretta la distribuzione dell’onere della prova applicata dal Tribunale di Lucca. A fronte della produzione dei contratti di mutuo e dell’atto di rinegoziazione del debito sottoscritto personalmente dal garante, spettava a quest’ultimo dimostrare l’eventuale effettuazione di pagamenti estintivi o parziali. Tale prova, secondo la decisione, non è stata fornita.
Oltre alla somma dovuta e agli interessi, l’appellante dovrà sostenere le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in 9.256 euro, oltre agli accessori di legge. A suo carico è stato disposto anche il raddoppio del contributo unificato.