Vertenza lavorativa

Lucca, respinto il ricorso dell’ex portalettere

Magistrato ha escluso irregolarità sul contratto e mansioni superiori, imponendo al dipendente 7.700 euro di costi processuali.

Lucca, respinto il ricorso dell’ex portalettere

Il Tribunale di Lucca ha respinto integralmente il ricorso presentato da un ex lavoratore assunto a tempo determinato da un’azienda nazionale. Il dipendente chiedeva la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il riconoscimento di un livello professionale superiore. La decisione è stata pronunciata dal giudice Giampaolo Fabbrizzi, al termine del procedimento svolto sulla base delle note scritte depositate entro il 30 settembre 2026.

La vicenda riguarda un rapporto di lavoro subordinato della durata di tre mesi, dal 3 febbraio al 30 aprile 2022, con mansioni di portalettere junior e inquadramento al livello E del contratto collettivo di settore. L’attività si è svolta presso il centro di distribuzione di Lucca. Secondo il lavoratore, il termine apposto al contratto sarebbe stato nullo e il rapporto avrebbe dovuto essere convertito a tempo indeterminato.

Le contestazioni sul contratto

Tra le ragioni del ricorso figurava anche la presunta inadeguatezza del Documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. L’ex dipendente sosteneva inoltre che il contratto fosse stato utilizzato in violazione della legge per coprire carenze strutturali e permanenti di organico, anziché per esigenze temporanee. Il giudice ha però ritenuto infondate tutte le contestazioni sollevate.

La sentenza ha rilevato che l’azienda disponeva di un Dvr aggiornato già dal marzo 2020 e nuovamente confermato nel luglio 2021, con riferimento al rischio biologico da Covid-19 su scala nazionale. Le osservazioni del ricorrente, secondo il tribunale, non hanno evidenziato omissioni o carenze di portata macroscopica tali da equiparare il documento a una valutazione dei rischi del tutto assente.

Il tribunale ha inoltre richiamato la disciplina italiana del contratto a termine senza causale per periodi inferiori a 12 mesi, prevista dal decreto legislativo 81 del 2015. Tale normativa è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea 1999/70/Ce, che mira a prevenire gli abusi legati alla successione dei contratti e non vieta il primo e unico rapporto a tempo determinato.

Niente livello superiore

Respinta anche la richiesta di riqualificazione delle mansioni. Il lavoratore sosteneva di avere svolto attività di addetto allo smistamento e alla movimentazione della posta, riconducibili a un livello D. Per il giudice, invece, le mansioni concretamente eseguite rientravano nelle declaratorie operative del livello E e non richiedevano quella media specializzazione o quell’autonomia specifica necessarie per l’inquadramento superiore.

Alla luce degli accertamenti, il giudice Fabbrizzi ha quindi rigettato tutte le domande presentate dall’ex dipendente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’azienda le spese di giudizio, liquidate in 7.700 euro, oltre al rimborso forfettario e agli altri accessori previsti dalla legge.