È stata respinta la domanda presentata da una donna che chiedeva una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni dopo l’acquisto di una Mini Countryman One D usata. La controversia riguardava un contratto di compravendita concluso nel marzo 2024 per un importo di 9mila euro, già ridotto nell’ambito della trattativa.
L’acquirente aveva sostenuto che il veicolo presentasse diversi vizi occulti e difformità. Tra i problemi indicati figuravano anomalie relative al fumo di scarico, la rimozione del Fap, la rottura del catalizzatore, l’usura degli pneumatici e difetti al motore e alla frizione. Per queste ragioni aveva chiesto una riduzione del prezzo pari a 4.300 euro, oltre al risarcimento per il fermo tecnico e al rimborso delle spese sostenute per riparazioni e noleggio.
La contestazione arrivata dopo sette mesi
I due venditori, assistiti dalle avvocate Chiara Ceragioli e Simona Pellicci, si erano costituiti contestando la fondatezza delle richieste e sostenendo, in via preliminare, che la compratrice fosse decaduta dal diritto di agire in garanzia. Il riferimento era all’articolo 1495 del Codice civile, che impone di denunciare i vizi della cosa venduta entro il termine previsto dalla legge.
Dagli elementi documentali e dalle risultanze dell’istruttoria è emerso che la vettura era stata consegnata il 25 marzo 2024. Il giorno successivo la donna aveva percorso circa 600 chilometri per rientrare in Abruzzo, ma non aveva inviato ai venditori una denuncia formale, tempestiva e dettagliata dei problemi riscontrati. La prima contestazione formale era arrivata soltanto il 28 ottobre 2024, a circa sette mesi dalla consegna.
Nessun occultamento accertato
Il giudice onorario Alessandro Breschi ha quindi ritenuto tardiva la segnalazione e ha escluso che fossero presenti circostanze tali da esonerare l’acquirente dall’obbligo di denuncia. In particolare, la rimozione del Fap era conosciuta e aveva già costituito oggetto di trattativa, con una conseguente riduzione del prezzo. Anche l’usura degli pneumatici risultava visibile al momento dell’acquisto.
Quanto agli altri problemi, di natura meccanica o collegati all’usura e all’utilizzo precedente del mezzo, non è stato dimostrato che fossero stati occultati dai venditori né che fossero preesistenti e dolosamente nascosti al momento della compravendita. Per questi motivi la domanda di riduzione del prezzo e le ulteriori richieste risarcitorie sono state respinte.
La donna è stata inoltre condannata a rifondere ai venditori le spese di lite, liquidate complessivamente in 1.500 euro: 400 euro per la fase di studio, 300 euro per quella introduttiva, 400 euro per la fase istruttoria e 400 euro per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese generali previsto dalla legge.