Contenzioso digitale

Video denigratori, il tribunale ordina la rimozione

Un broker e tre società dovranno cancellare i contenuti e pagare una penalità quotidiana fissata dal giudice.

Video denigratori, il tribunale ordina la rimozione

Il tribunale di Lucca ha disposto la rimozione immediata di una serie di video pubblicati su YouTube e ritenuti lesivi della reputazione commerciale di un’importante azienda italiana attiva nella produzione e nella vendita di yacht. L’ordinanza, firmata dal giudice Giacomo Lucente, è stata emessa al termine di un procedimento d’urgenza promosso dalla società nei confronti di un broker e delle imprese a lui riconducibili.

La controversia riguarda un intermediario commerciale, anche legale rappresentante di un gruppo societario estero con sedi in Polonia, Germania e Principato di Monaco. Secondo il ricorso, il broker avrebbe diffuso online una campagna denigratoria attraverso diversi filmati, con contenuti e titoli fortemente critici nei confronti del cantiere nautico. Tra questi figuravano The Great Italian Yacht Scam: What They Don’t Tell You, The $100,000 Mistake New Yacht Buyers Make e The Fight for Truth A Broker Stand Against Shipyard.

Le contestazioni delle parti

Nel giudizio, i resistenti avevano sollevato alcune eccezioni preliminari, contestando la competenza del giudice italiano, la validità delle notifiche effettuate tramite corriere e la propria legittimazione passiva. Nel merito, la difesa del broker aveva sostenuto che il canale avesse una funzione esclusivamente informativa e divulgativa, negando l’intento denigratorio. Era stato inoltre sottolineato il divario tra le dimensioni della multinazionale italiana e quelle delle società attive nell’intermediazione.

Il giudice ha respinto tutte le eccezioni. Per quanto riguarda la competenza territoriale, l’ordinanza richiama i principi applicabili agli illeciti civili e alla diffamazione online: la causa può essere esaminata dal giudice dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della parte danneggiata. Nel caso specifico, tale centro è stato individuato in Italia, dove l’azienda produce e svolge la propria attività attraverso stabilimenti e sedi commerciali.

Rimozione e sanzione giornaliera

Nel merito, il tribunale ha riconosciuto gli estremi della concorrenza sleale per denigrazione, prevista dall’articolo 2598 del codice civile. Secondo il provvedimento, il broker non può essere considerato un divulgatore indipendente, poiché opera come concorrente all’interno della catena distributiva delle imbarcazioni. Le affermazioni contenute nei video e nei successivi filmati di risposta sono state giudicate idonee a provocare un danno reputazionale all’azienda, difficilmente riparabile con un successivo risarcimento economico.

Il provvedimento impone quindi la cancellazione di tutti i filmati contestati e di ogni altro contenuto lesivo pubblicato sui canali social, sui siti web e sui servizi di hosting riconducibili al broker e alle società coinvolte. A garanzia dell’esecuzione, è stata prevista, ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile, una penale di 5 euro in solido per ogni giorno di ritardo o per ogni ulteriore violazione analoga.

L’ordinanza stabilisce inoltre la pubblicazione di un estratto a spese dei soccombenti su edizioni cartacee e online di testate nazionali e specializzate del settore, oltre che sulla homepage e sulle pagine social del sito aziendale del broker. Le parti resistenti sono state infine condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in oltre 7.800 euro, oltre agli accessori di legge.