Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Lucca riguardo a un’ordinanza emessa dopo un movimento franoso avvenuto il 17 ottobre 2024 lungo via San Giusto di Brancoli. La decisione, depositata il 21 luglio 2026, stabilisce che la responsabilità per le opere di messa in sicurezza del terreno e della canaletta di scolo ricade sul privato proprietario, annullando però la parte del provvedimento che imponeva al cittadino di gestire e posizionare la segnaletica stradale.
La vicenda è iniziata a seguito del cedimento del terreno che aveva invaso la carreggiata. Dopo i primi interventi di emergenza da parte del personale comunale per sgomberare la strada e posizionare barriere provvisorie, la dirigenza dei lavori pubblici di Palazzo Orsetti aveva notificato un’ordinanza al proprietario delle particelle di terreno interessate. L’atto imponeva l’esecuzione urgente delle opere di ripristino e il mantenimento della segnaletica stradale.
Il proprietario ha quindi presentato ricorso al Tar, sostenendo che il franamento fosse stato causato da una mancata manutenzione da parte del Comune di una canaletta e di un sentiero sovrastanti. Con la sentenza, il Tar ha confermato la legittimità della condotta del Comune nell’imporre al privato le opere di consolidamento e ripristino della sicurezza.
Responsabilità e manutenzione
I giudici hanno chiarito che, secondo il codice della strada e la responsabilità oggettiva per la custodia dei beni, grava sul privato proprietario della “ripa” confinante l’obbligo di intervenire per evitare ulteriori crolli. Le verifiche peritali hanno confermato che la canaletta di scolo si trova su terreno di proprietà privata ed è un’opera idraulica minore, la cui manutenzione e pulizia spettano al proprietario.
L’unico punto in cui il ricorso del cittadino è stato accolto riguarda l’installazione della segnaletica. Il Tar ha stabilito che il Comune non può trasferire al privato cittadino il compito di posizionare, sostituire e mantenere la segnaletica stradale su una strada pubblica. Pertanto, l’ordinanza del Comune di Lucca è stata annullata limitatamente a questa prescrizione, rimanendo confermata per tutto il resto. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, vista la parziale soccombenza reciproca.