La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’erede di una correntista contro Banca Monte dei Paschi di Siena, confermando l’assenza di responsabilità dell’istituto per le somme sottratte da un proprio promotore finanziario. La vicenda giudiziaria, originata a Lucca, riguarda oltre 231mila euro trasferiti dal conto della donna con la prospettiva di investimenti finanziari rivelatisi fittizi.
La cliente aveva citato in giudizio la banca chiedendo il risarcimento dell’intero importo. In primo grado, il Tribunale di Lucca aveva accolto la domanda e condannato l’istituto al pagamento delle somme contestate. La decisione era stata però ribaltata dalla Corte d’Appello di Firenze, che aveva escluso il diritto al risarcimento. Contro quel verdetto è stato presentato il ricorso esaminato dalla Suprema Corte.
Le condotte contestate alla correntista
Al centro della decisione ci sono i rapporti tra la donna e il promotore finanziario, che era anche suo ex genero. Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio e confermato dalla Cassazione, la correntista gli aveva comunicato i codici e le credenziali per accedere all’home banking. In questo modo il promotore aveva potuto operare direttamente sul conto e disporre delle somme.
I giudici hanno inoltre attribuito rilievo alla mancata verifica degli estratti conto e all’assenza di contestazioni per oltre quattro anni riguardo al mancato recapito della documentazione relativa agli investimenti. Tali comportamenti sono stati ritenuti gravemente incauti e anomali, oltre che determinanti nell’agevolare l’azione illecita del promotore finanziario.
Per la Cassazione, queste condotte hanno interrotto il rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dal dipendente e l’illecito commesso. Di conseguenza, non è stata riconosciuta una responsabilità della banca per le distrazioni di denaro. Il ricorso dell’erede è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite.