Esito giudiziario

Lucca, Prima Logistica: responsabilità confermata agli ex vertici

Resta da ricalcolare il dovuto dopo l’accordo con i tre componenti dell’organo di controllo.

Lucca, Prima Logistica: responsabilità confermata agli ex vertici

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità degli amministratori della Prima Logistica Srl, società di trasporti con sede a Guamo, nel procedimento risarcitorio legato al fallimento dell’azienda. I giudici hanno però accolto uno dei motivi di ricorso presentati da Stefano Dini, Mirko Tognetti e Stefano Faver, disponendo una nuova quantificazione delle somme dovute.

La società, fondata nel 2004, era stata posta in liquidazione nel 2010 e dichiarata fallita nel maggio 2011, con un passivo quantificato in circa 20 milioni di euro. La curatela aveva promosso davanti al Tribunale di Lucca un’azione di responsabilità nei confronti di nove amministratori e tre sindaci, sostenendo che la gestione avesse favorito interessi personali o di gruppo a danno del patrimonio sociale.

Le contestazioni sulla gestione

Secondo la ricostruzione accusatoria, la società avrebbe concesso finanziamenti difficilmente recuperabili ad aziende controllate e assunto debiti riferibili ad altre realtà, aggravando progressivamente la situazione finanziaria. Tra le operazioni contestate figuravano i finanziamenti a Dinitrans, Gta e Logistica del Tirreno, oltre ad alcune fusioni con altre imprese del settore dei trasporti.

In primo grado, il Tribunale di Lucca aveva ritenuto il capitale sociale azzerato già alla fine del 2008 e aveva condannato gli amministratori al risarcimento dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività, con importi compresi tra 2,2 e 7,2 milioni di euro. La Corte d’Appello di Firenze, nel 2022, aveva successivamente modificato la ricostruzione contabile, stabilendo che alla fine del 2008 il patrimonio netto non fosse negativo e che non fosse stato violato l’obbligo di procedere immediatamente alla liquidazione.

Il rinvio alla Corte d’Appello

Pur escludendo l’obbligo di liquidazione immediata, i giudici fiorentini avevano comunque riconosciuto la responsabilità per specifici atti di cattiva gestione e condannato gli amministratori al pagamento di oltre 7,6 milioni di euro. Per gli amministratori non esecutivi, entrati in carica in un momento successivo, le quote erano state ridotte a circa 2,5 milioni.

La Cassazione ha ora confermato l’impianto sostanziale della decisione: l’assenza dell’obbligo di scioglimento immediato della società non autorizzava gli amministratori a compiere operazioni prive di adeguate garanzie di rientro. Sono state quindi respinte le principali contestazioni contro gli addebiti relativi ai finanziamenti e alle fusioni ritenute svantaggiose.

È stato invece accolto il motivo riguardante il calcolo del risarcimento per Stefano Dini, Mirko Tognetti e Stefano Faver. La Corte ha rilevato che la decisione d’appello non aveva considerato l’effetto della transazione raggiunta dalla curatela con i tre sindaci della società. Poiché l’organo di controllo risponde in solido con gli amministratori quando non vigila sulle condotte dannose, l’importo a carico di questi ultimi dovrà essere ridotto tenendo conto della somma oggetto dell’accordo.

Il procedimento è stato dichiarato estinto nei confronti dell’ex amministratore Massimo Frasconi, dopo la rinuncia al ricorso. È stato inoltre confermato il rigetto della richiesta di copertura assicurativa avanzata nei confronti dei Lloyd’s: la polizza, sottoscritta in regime claims made, era scaduta prima della denuncia formale del sinistro. La causa torna ora alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione dovrà rideterminare con precisione le somme dovute dagli ex amministratori.