Lavoro e diritti

Reintegra a Lucca: licenziamento nullo per il comporto errato

L’impresa calcolò 180 giorni; la disciplina effettivamente applicata riconosceva nove mesi di tutela occupazionale.

Reintegra a Lucca: licenziamento nullo per il comporto errato

Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a una parrucchiera per il superamento del periodo di comporto e ha disposto la sua reintegrazione. La decisione riguarda una lavoratrice assunta nell’aprile 2022 come apprendista di terzo livello e rimasta assente per malattia a partire dal giugno 2024.

All’inizio del 2025 l’azienda aveva comunicato il recesso sostenendo che la dipendente avesse superato il limite massimo di 180 giorni di assenza. Quel termine, però, era previsto da un contratto collettivo diverso da quello che, secondo la lavoratrice, era stato applicato concretamente durante il rapporto. Per questo la dipendente ha impugnato il licenziamento davanti al giudice del lavoro.

Il contratto applicato in concreto

A sostegno del ricorso sono state prodotte le buste paga e le progressive revisioni della retribuzione. Dai documenti è emerso che la società aveva applicato in modo costante le tabelle e gli scatti previsti dal Ccnl Acconciatura ed Estetica. Tale disciplina stabilisce, per i dipendenti con un’anzianità inferiore ai cinque anni, un periodo di conservazione del posto pari a nove mesi, quindi più lungo rispetto al termine utilizzato dall’azienda per calcolare il comporto.

Il giudice Giampaolo Fabbrizzi ha ritenuto che l’applicazione reiterata delle clausole retributive di un determinato contratto collettivo costituisca un comportamento concludente dal valore negoziale. In base a questo principio, la disciplina applicata nei fatti durante il rapporto di lavoro è diventata vincolante anche per la valutazione del periodo di assenza per malattia.

La decisione del giudice

Applicando il limite dei nove mesi, il tribunale ha stabilito che il licenziamento era stato intimato quando il periodo di comporto non era ancora scaduto. Il recesso è stato quindi considerato affetto da nullità radicale ai sensi dell’articolo 2110 del Codice civile, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte costituzionale richiamati nella sentenza in materia di tutela reintegratoria.

L’azienda dovrà reintegrare immediatamente la lavoratrice nel posto di lavoro. È stata inoltre condannata a versare un’indennità risarcitoria di 1.140 euro mensili, pari all’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, dal giorno del licenziamento fino all’effettivo rientro. A questo si aggiungono i contributi previdenziali e assistenziali maturati nel periodo e 4.600 euro per le spese di lite.