Il Tribunale di Lucca ha confermato la decisione del giudice di pace in una controversia tra un medico chirurgo e un paziente. Al centro del giudizio c’era la richiesta del professionista di ottenere direttamente dal paziente il pagamento di una fattura relativa a un intervento eseguito in una clinica privata.
La sentenza, pronunciata dalla giudice Anna Martelli in sede d’appello, ha escluso la legittimazione attiva del sanitario. Secondo quanto ricostruito negli atti, infatti, il rapporto contrattuale per l’intervento non era stato instaurato direttamente tra il medico e il paziente, ma tra quest’ultimo e la casa di cura presso cui era stata eseguita l’operazione.
Il preventivo della casa di cura
La vicenda era iniziata con l’impugnazione della decisione emessa in primo grado dal giudice di pace di Lucca. Il medico sosteneva di avere un rapporto professionale diretto con il paziente e chiedeva quindi il saldo delle proprie competenze chirurgiche. Il paziente, invece, aveva sempre sostenuto di avere come unica controparte la struttura sanitaria.
A sostegno di questa ricostruzione sono stati esaminati diversi documenti. Tra questi figura il preventivo iniziale da 15mila euro, emesso direttamente dalla casa di cura e comprensivo anche della voce relativa all’équipe medica. Agli atti risultano inoltre le richieste di pagamento inviate dall’ufficio recupero crediti della clinica e il versamento di un acconto al medico effettuato direttamente dalla struttura.
Per il giudice d’appello, questi elementi confermano che l’organizzazione e la gestione economica della prestazione facevano capo alla casa di cura. Il rapporto d’opera professionale, quindi, si è costituito tra il paziente e la struttura, senza che il chirurgo potesse pretendere il pagamento diretto della fattura dall’assistito.
La decisione sulle spese processuali
Il Tribunale ha respinto nel merito il ricorso del professionista, confermando l’assenza di legittimazione attiva e la decisione già adottata in primo grado. La sentenza ha tuttavia accolto le contestazioni relative alla regolamentazione delle spese legali.
In applicazione del principio di causalità, il giudice ha considerato anche la domanda riconvenzionale presentata dal paziente davanti a un giudice incompetente per valore. Tale iniziativa aveva reso necessaria la chiamata in causa della compagnia assicurativa del medico. Per questo motivo, le spese del primo grado tra le parti principali sono state compensate in parte, mentre il paziente è stato condannato a rimborsare i costi sostenuti dalla compagnia assicurativa sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio.