Decisione giudiziaria

Lucca, riconosciuta la reversibilità all’ex moglie divorziata

Il sostegno mensile era stato concordato nel 2006 e confermato nell’atto del 2010.

Lucca, riconosciuta la reversibilità all’ex moglie divorziata

Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto a una donna separata e poi divorziata il diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte dell’ex marito. La pronuncia ha accolto il ricorso presentato contro il diniego dell’Inps, ritenendo sufficiente l’esistenza di un sostegno economico periodico concordato tra gli ex coniugi, anche se nella sentenza di divorzio non era stato inserito un esplicito riferimento all’assegno divorzile.

La vicenda è iniziata dopo il decesso dell’uomo, avvenuto nel settembre 2024. In seguito alla scomparsa, la donna aveva presentato all’istituto previdenziale una domanda per ottenere il trattamento riconosciuto ai superstiti. L’Inps aveva però respinto l’istanza, sostenendo che la sentenza di divorzio non contenesse un riconoscimento formale dell’assegno previsto dalla normativa sul divorzio.

Il percorso della coppia

Nel corso del procedimento è stata ricostruita la storia familiare e patrimoniale della coppia. I due si erano separati consensualmente nel 2002. Quattro anni dopo, nel 2006, avevano modificato le condizioni della separazione davanti al Tribunale di Lucca, stabilendo il versamento di un assegno di mantenimento di 200 euro al mese a favore della donna, che nel frattempo aveva affrontato difficoltà economiche.

L’intesa raggiunta tra le parti era stata poi recepita integralmente nella sentenza di divorzio del 2010. Secondo quanto ricostruito in giudizio, dunque, il sostegno economico non era rimasto un accordo informale, ma era stato inserito nelle condizioni patrimoniali già definite tra gli ex coniugi e confermato nel successivo provvedimento giudiziario.

Il riconoscimento del beneficio

La giudice del lavoro Antonella De Luca, dopo la trattazione cartolare del procedimento, ha accolto le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Gabrio Bagnoli. Nella sentenza è stato chiarito che l’assenza di un richiamo formale all’articolo 5 della legge sul divorzio non è sufficiente a escludere il diritto, quando dagli atti risulta l’effettiva corresponsione di un sostegno economico periodico.

Il tribunale ha considerato decisiva la sostanza del rapporto economico tra gli ex coniugi e il fatto che la donna fosse destinataria dell’assegno stabilito in sede di modifica della separazione e confermato nel divorzio. Il diritto alla prestazione non risultava inoltre escluso dalla presenza di un nuovo coniuge superstite o da seconde nozze della beneficiaria, circostanze che non sono emerse nel caso esaminato.

Con la pronuncia, il Tribunale di Lucca ha quindi condannato l’Inps a corrispondere alla donna la pensione di reversibilità e a rimborsare le spese del procedimento. La somma liquidata per le spese di lite supera i 1.800 euro.