La Corte d’Appello di Firenze ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un uomo contro l’ex compagna, condannando la donna a risarcirgli 22.625,20 euro per avere occupato senza titolo la sua abitazione di Antraccoli, nel territorio comunale di Lucca. La decisione, pronunciata dalla terza sezione civile presieduta dal giudice Riccardo Guida, con Carlo Breggia relatore, ha modificato l’esito del giudizio di primo grado.
La vicenda è iniziata dopo la fine della relazione sentimentale tra i due, risalente alla fine del 2020. Nonostante le richieste formali del proprietario di rientrare in possesso dell’immobile, la donna aveva continuato a viverci insieme alle figlie. Nel corso della vicenda aveva inoltre presentato nei confronti dell’uomo un’accusa per maltrattamenti, poi ritenuta infondata e archiviata dal giudice per le indagini preliminari.
La valutazione sull’immobile
Il tribunale di Lucca, pur avendo ordinato alla donna di lasciare l’abitazione e respinto la sua richiesta di essere riconosciuta comproprietaria al 50 per cento, aveva rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal proprietario. Secondo la valutazione di primo grado, il bene era in condizioni tali da essere considerato fatiscente e non avrebbe potuto produrre un valore locativo.
I giudici d’appello hanno invece ritenuto che l’abitazione fosse concretamente abitabile. A sostegno di questa conclusione sono stati considerati la permanenza effettiva della donna nell’immobile, la regolarità delle utenze domestiche e il successivo contratto di locazione stipulato dal proprietario con un ente locale. Questi elementi, secondo la Corte, dimostrano che la casa poteva essere utilizzata e avere un valore economico.
Il periodo dell’occupazione
La Corte ha stabilito che l’occupazione senza titolo si è protratta dall’11 dicembre 2020 fino all’esecuzione coattiva del 26 novembre 2023. In questo arco temporale il proprietario è stato privato dapprima della possibilità di utilizzare direttamente l’abitazione e, dopo il trasferimento per motivi di lavoro, anche dell’opportunità di concederla in locazione.
Il risarcimento è stato calcolato distinguendo i due periodi: quello relativo al mancato godimento personale dell’immobile e quello collegato alla mancata percezione del canone che avrebbe potuto essere riscosso. La somma comprende capitale, rivalutazione Istat e interessi. È stata invece respinta la richiesta riguardante i costi sostenuti per le volture delle utenze domestiche.
In considerazione della soccombenza prevalente, la donna dovrà inoltre rimborsare all’ex compagno la metà delle spese legali sostenute in entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia d’appello riconosce quindi il diritto del proprietario al ristoro economico per il periodo in cui non ha potuto disporre dell’abitazione.